Le Associazioni di Promozione Sociale sono disciplinate dalla legge 7 dicembre 2000, n.383 e si avvalgono prevalentemente delle attività prestate volontariamente e gratuitamente dai propri aderenti, pur ammettendo la possibilità di retribuire lavoro dipendente e autonomo.
Tali associazioni, per poter godere delle agevolazioni della legge e per poter stipulare convenzioni con enti pubblici, alla stregua di quanto previsto per gli organismi di volontariato, devono iscriversi, a seconda delle dimensioni, al registro nazionale o al registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale.
Nei registri in questione devono risultare registrati l’atto costitutivo, lo statuto, la sede dell’associazione e l’ambito territoriale di attività.
Si riporta di seguito il testo della legge istitutiva e quello del Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 14 novembre 2001, n.471 "Regolamento recante norme circa l'iscrizione e la cancellazione delle associazioni a carattere nazionale nel Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale, a norma dell'articolo 8, comma 1, della legge 7 dicembre 2000 n. 383, che disciplina le modalità di iscrizione al Registro nazionale
Legge 7 Dicembre 2000 n.383
Decreto 14 Novembre 2001 n.471
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