Le fondazioni sono soggetti giuridici di diritto privato che nascono per testamento o per atto pubblico.
Per quanto non disposto all’interno del loro atto costitutivo seguono il disposto dell’art. 12 e seguenti del Codice Civile.
L’art. 16, c.c., elenca gli elementi che obbligatoriamente devono essere presenti nell’atto costitutivo o nello statuto:
1. denominazione dell’ente;
2. sede;
3. indicazione dello scopo;
4. indicazione del patrimonio;
5. i criteri e le modalità di erogazione delle rendite;
6. le norme sull’ordinamento e sull’amministrazione.
Gli elementi facoltativi sono:
1. norme relative all’estinzione dell’ente;
2. devoluzione del patrimonio;
3. regole sulla trasformazione.
L’autorità governativa, nel caso specifico, la Prefettura, esercita il controllo e la vigilanza sull’amministrazione delle fondazioni, provvedendo alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell’atto di fondazione non possono attuarsi. In qualità di organo di vigilanza può annullare con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all’atto di fondazione, al buon costume o all’ordine pubblico; può inoltre sciogliere l’amministrazione qualora questa non agisca in conformità dello statuto o dello scopo della fondazione o della legge.
Casi e Questioni
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