Le persone giuridiche sono organizzazioni collettive, considerate nel Codice civile, libro primo, titolo secondo, articoli da 11 a 42. Tali organizzazioni si propongono come soggetti distinti dalle persone fisiche che le compongono e si qualificano come soggetti di diritto, con capacità giuridica e con autonoma titolarità di diritti e doveri. Si qualificano in tal modo con propria personalità giuridica le associazioni riconosciute, le fondazioni, gli enti di culto, i comitati riconosciuti, le ex IPAB e qualunque altro ente abbia ricevuto il riconoscimento ai sensi del DPR 10 febbraio 2000, n.361 e l’iscrizione nel Registro delle Persone giuridiche tenuto sempre ai sensi del citato decreto legislativo, in funzione delle diverse competenze, dalle Regioni e dalle Prefetture-Uffici territoriali di Governo.
Si riporta di seguito il testo del DPR 10 febbraio 2000, n.361 e a seguire i links con i Registri delle Persone Giuridiche delle Prefetture e delle Regioni italiane, in molti dei quali vengono fornite le modalità e le procedure per ottenere il riconoscimento giuridico di ogni tipo di ente, unitamente all'indirizzo degli uffici competenti.
Dpr 10 Febbraio 2000 n.361
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